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IL CONCORDATO PREVENTIVO: COS'E' E LE VARIE TIPOLOGIE

Updated: Jun 4, 2023

Ai sensi dell’art. 84 CCII, il concordato preventivo è una procedura concorsuale volta a “prevenire” l’apertura della liquidazione giudiziale, raggiungendo l’obiettivo di soddisfare i creditori in misura non inferiore rispetto a quanto realizzabile in caso di fallimento dell’impresa, oltre a quella di preservare i posti di lavoro, ove possibile.

A seguito di domanda presentata al Tribunale di competenza, l’azienda chiede al giudice di approvare il concordato preventivo e il piano di risanamento a esso allegato al fine di obbligare i creditori a rispettarlo. Infatti, una volta omologato il concordato è obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso, ai sensi dell’art. 117 CCII.

Il concordato preventivo si differenzia dal concordato fallimentare (definito come “concordato nella liquidazione giudiziale” nel nuovo Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza) poiché il primo si inserisce come eventuale fase nella liquidazione giudiziale, mentre il concordato preventivo è un procedimento autonomo.

Esistono diverse tipologie di concordati preventivi:

  • Concordato in continuità, dove i creditori trovano soddisfazione, anche in misura non prevalente, tramite la liquidità creata dall’azienda nella sua prosecuzione;

  • Concordato liquidatorio, dove i creditori trovano soddisfazione tramite i flussi di cassa derivanti dalla liquidazione degli asset aziendali;

  • Concordato misto, caratterizzato dalla coesistenza della continuità aziendale e della cessione di attività non funzionali all’esercizio dell’azienda.

  • Concordato con assuntore, caratterizzato dalla cessione delle attività dell’impresa a un terzo che si accolla i debiti del debitore;

  • Concordato realizzato in qualsiasi altra forma, ai sensi dell’art. 84 co. 1 CCII.

All’interno del concordato in continuità, la “continuità” può essere di due tipi:

a) Diretta, tramite la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore che ha presentato la domanda di concordato;

b) Indiretta, tramite la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte di un soggetto diverso dal debitore che ha presentato la domanda di concordato.


Dott. Caglieri Simone



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