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IL DIRITTO DEL DIPENDENTE DI ASTENERSI DAL LAVORO DURANTE LE FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

Il lavoratore dipendente ha il diritto di astenersi dal lavoro nelle giornate di festività infrasettimanali, conservando la retribuzione. Dall'altro lato il datore può richiedere allo stesso dipendente di effettuare la prestazione solo in caso di stipula di un accordo individuale.

Vediamo cosa succede in entrambi le ipotesi.

In caso di festività infrasettimanali non lavorate:

  • la retribuzione dei dipendenti retribuiti in misura fissa è già compresa nella paga base;

  • i lavoratori retribuiti ad ore ricevono la normale retribuzione giornaliera di fatto come se avessero lavorato, compreso ogni elemento accessorio.

Al contrario, qualora le festività vengano lavorate, il trattamento retributivo cambia a seconda che sia previsto o meno un riposo compensativo.

Inoltre, limitatamente ai primi 6 mesi del 2024, per i lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) è possibile riconoscere un trattamento integrativo speciale del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.


FONTE: EUTEKNE



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