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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

IL FALLIMENTO DELL'IMPRESA CANCELLATA

In riferimento alla fallibilità di un imprenditore cessato, l'art. 33 c. 1 CCII norma quanto segue: << La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo >>.

Individuare con precisione il momento in cui l’attività d’impresa possa dirsi cessata è rilevante ai fini dell’identificazione del termine entro il quale può essere aperta la liquidazione giudiziale, cioè entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore. Il comma 2 del medesimo art. 33 CCII, stabilisce quando si ha la “cessazione dell’attività” cioè:

- Al momento della cancellazione dal registro delle imprese per l’imprenditore iscritto;

- Nel caso di imprenditore non iscritto nel registro delle imprese, dal momento con il quale i terzi hanno conoscenza della stessa cessazione dell’attività.

Riassumendo, l’art. 33 CCII prevede due diverse casistiche di apertura della liquidazione giudiziale:

1) Nel caso in cui l’insolvenza si sia manifestata prima della cessazione dell’attività, la liquidazione giudiziale deve essere aperta entro l’anno dalla cessazione;

2) Nel caso in cui l’insolvenza si sia manifestata dopo la cessazione dell’attività, la liquidazione giudiziale deve essere aperta entro l’anno successivo.

Decorso tale termine, l’imprenditore non è più fallibile ai sensi dell’art. 33 c. 1 CCII. Si ricorda che la medesima norma, al comma 2, prevede l’obbligo dell’imprenditore di mantenere attivo l’indirizzo della PEC per un anno decorrente dalla suddetta cancellazione dal registro delle imprese.

E’ opportuno precisare come la disciplina in commento si applica esclusivamente nell’ipotesi di cancellazione dal Registro delle Imprese per cessazione dell’attività. Pertanto non è applicabile nei casi di:

- Trasferimento della sede principale presso il registro di altra camera di commercio;

- Trasferimento della sede all’estero, in considerazione del fatto che l’attività prosegue presso la nuova sede senza che ve ne sia la cessazione;

- A seguito di fusione per incorporazione.

Un’ulteriore precisazione è stata posta dalla sentenza n. 8932 del 12/04/2013 Cassazione Civile, in base alla quale il termine di un anno si riferisce alla dichiarazione di fallimento e non al deposito dell’istanza di fallimento, poiché il dies ad quem del termine annuale è necessariamente quello della pubblicazione della sentenza di fallimento.

La norma in questione continua come segue nel comma 3 CCII: << In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi (società) è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma >>. In caso di impresa individuale o collettiva, ma cancellata d’ufficio dal registro delle imprese, rimane salva la facoltà per il Pubblico Ministero o per il creditore di dimostrare che l’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine annuale è avvenuta in un momento diverso da quello della cancellazione dal registro delle imprese, ad esempio producendo fatture relative al periodo successivo o comunque provando lo svolgimento della medesima attività imprenditoriale nel luogo ove veniva esercitata l’attività dell’azienda cancellata.


Dott. Caglieri Simone



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