Nel fallimento (per meglio dire, la liquidazione giudiziale), il Codice affida al curatore il compito di procedere al riparto. Ogni 4 mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore deve inviare ai creditori un prospetto delle somme disponibili, mentre è ammessa la chiusura anticipata della procedura in pendenza di giudizi in cui sia parte il curatore.
FONTE: IL SOLE 24 ORE

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