top of page

IL PUNTO DEL REGIME FORFETTARIO PER IL 2025

Writer's picture: Dott. Caglieri SimoneDott. Caglieri Simone

La Legge di Stabilità 2015 introdusse, a suo tempo, un nuovo regime fiscale denominato regime forfettario. Tramite di esso, i contribuenti possono determinare il reddito fiscale forfettariamente, ovvero con specifiche percentuali di redditività da applicarsi al fatturato. L’agevolazione in commento costituisce un regime naturale nel senso che, in presenza dei requisiti legali, i contribuenti non devono esercitare alcuna opzione per accedervi. In ogni caso, come ricordato dalla C.M. 6/2015, i contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e presumono di avere i requisiti per applicare il regime forfettario devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9).

A seguito delle modifiche apportate al regime in esame con la Legge di Stabilità 2019, con la Legge di Bilancio 2023 e 2025, per poter accedervi è necessario rispettare i seguenti requisiti:

1) Il regime in commento è riservato alle ditte individuali (comprese imprese familiari), alle arti e professioni, con conseguente esclusione di tutte le società, sia di persone che di capitali, e degli studi associati;

2) I ricavi (calcolati secondo il principio di cassa) dell’esercizio precedente non devono essere superiori ad € 85.000, indipendentemente dalla diversa tipologia di attività svolta. Nel caso di esercizio inferiore all’anno, detto limite deve essere ragguagliato all’anno.

Il superamento della soglia di € 85.000 determinerà la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo, ai sensi dell’art. 1 co. 71 della L. 190/2014. Viceversa, è prevista l’esclusione automatica e immediata dal regime forfettario qualora in corso d’anno i ricavi ed i compensi percepiti superino la soglia di € 100.000. In tal caso, ai fini delle imposte dirette l’esclusione rileva per il periodo in cui ricavi e compensi superano il limite, mentre ai fini Iva è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale limite;

3) Esclusione dal regime forfettario per coloro che nell’anno precedente hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e collaboratori maggiori ad € 20.000 (fra queste vi rientrano anche le spese per il prestito del personale, le collaborazioni anche a progetto, il lavoro accessorio, gli utili da partecipazione agli associati di solo lavoro, i compensi dell’imprenditore o dei suoi familiari);

4) Esclusione dal regime forfettario per coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche pensioni) maggiori ad € 30.000 (a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato). Nel computo del limite di € 30.000 sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata (AE 14 aprile 2020 n. 102).

Da sottolineare come detto limite è stato esteso a € 35.000 solo per il 2025 (nel 2026 ritornerà ad € 30.000) a seguito della Legge di Bilancio 2025. Ciò significa che il requisito sarà rispettato qualora i contribuenti abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati nel 2024 entro il limite massimo di € 35.000;

5) Non possono accedere al regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente (fatturato maggiore del 50%) nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro).

Ad esempio se un soggetto entra nel regime forfettario nel 2025 ed esercita prevalentemente o esclusivamente la sua attività nei confronti dell’ex datore di lavoro con il quale il rapporto di lavoro è cessato anteriormente all’1.1.2023, tale circostanza non rappresenta una causa ostativa all’applicazione del regime forfetario.

La suddetta causa ostativa non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

La verifica in ordine all’applicazione o meno della causa ostativa in oggetto va effettuata solo al termine del periodo d’imposta in cui si applica il regime.

Ad esempio, un contribuente che ha avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018, può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro, ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020;

6) Non rientrano nel regime forfettario:

  • I contribuenti soggetti a regimi IVA speciali (Es. agricoltori, editori, beni usati ecc.)

  • I contribuenti che si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito;

  • I contribuenti non residenti, a meno che non risiedano in uno degli Stati membri dell’UE o in uno stato che abbia speciali accordi con l’Italia. Al contrario sono inclusi nel regime forfettario i soggetti che risiedono in Paesi Extra-UE, ma risultano iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero);

  • I contribuenti che effettuano, prevalentemente o esclusivamente, cessioni di immobili/terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;

7) Sono esclusi i contribuenti che, contemporaneamente all’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, hanno partecipazioni in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari.

Il momento in cui opera la causa ostativa è l’anno precedente: tale causa di esclusione non opera solo a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda preventivamente a rimuovere la partecipazione. Si pensi ad esempio al caso del Sig. Rossi, socio di una Snc, che inizia attività di impresa individuale nel 2025: per poter aderire al regime forfettario è necessario cedere la partecipazione nella società di persone nel 2014.

Viceversa, qualora durante l’utilizzo del regime forfettario, venga acquisita una partecipazione (ad esempio, per eredità), la stessa deve essere dismessa entro la fine dell’anno, pena la fuoriuscita dal regime forfettario dall’anno successivo (circolare ministeriale 9/E/2019).

8) Sono esclusi dal regime forfettario i contribuenti che, contemporaneamente all’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, controllano direttamente (50%+1 delle partecipazioni) o indirettamente società a responsabilità limitata (trasparenti e non) o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Conseguentemente, la partecipazione in srl, trasparenti o non, preclude l'accesso al regime solo al ricorrere di una duplice condizione (per cui, in assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare il regime forfettario):

a) La partecipazione deve determinare, direttamente o indirettamente, il controllo della società.

La Circolare Ministeriale 9/E/2019 ha specificato il significato di controllo diretto e indiretto:

> Ai sensi dell’art. 2359, co. 1 c.c., il controllo diretto si realizza quando il contribuente: a) dispone della maggioranza di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; b) dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell’assemblea ordinaria; c) esercita un’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

> Ai sensi dell’art. 2359, co. 2 c.c., il controllo indiretto si ha nel caso di controllo mediante voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a “persone interposte”.

Nell’ambito delle persone interposte, la C.M. 9/E/2019 ricomprende anche il coniuge, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado.

Ad esempio non può accedere al regime forfettario l’imprenditore la cui moglie detenga una partecipazione pari al 50% in una S.r.l. che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal marito in forma individuale.

b) La società deve operare in realtà economiche riconducibili a quella della persona fisica in regime forfetario.

Per verificare la presenza o meno di attività riconducibile, la C.M. 9/E/2019 fa riferimento alla coesistenza di due parametri:

> Parametro soggettivo, quale l’attività effettivamente svolta. Nel dettaglio è stato precisato che la riconducibilità dell’attività della S.r.l. a quella individuale del contribuente in regime forfettario deve essere valutata sulla base delle attività in concreto esercitate, indipendentemente dal codice ATECO dichiarato;

> Parametro oggettivo, per cui non solo è rilevante la riconducibilità delle due attività (parametro soggettivo) ma anche l’eventuale interazione tra il contribuente forfettario e la S.r.l. controllata, poiché tale riconducibilità si avrà qualora:

- La persona fisica effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla s.r.l. direttamente o indirettamente controllata;

- La s.r.l. deduca dal proprio reddito d’impresa i correlati componenti negativi di reddito.

Qualora tra i due soggetti (contribuente forfettario e S.r.l.) non vi siano cessioni di beni/servizi e nel caso in cui detti costi dei predetti beni e servizi non fossero fiscalmente deducibili, non si potrà applicare la causa ostativa in commento, potendo quindi il contribuente aderire al regime forfettario.

Ricapitolando, per aversi la causa ostativa del possesso di partecipazioni in S.r.l. non è sufficiente che il contribuente forfettario abbia il controllo di una s.r.l. e che tale partecipata svolga attività riconducibile alla medesima sezione Ateco del contribuente, ma occorre che tra i due soggetti ci siano operazioni in essere dove il contribuente cede le proprie prestazioni/beni alla società, la quale le deduce.

Ad esempio, sussiste la causa ostativa in commento nel caso in cui un contribuente forfettario esercente la professione di commercialista fatturi i propri servizi alla s.r.l. di elaborazione dati che controlla direttamente, ovvero anche tramite propri familiari.

Diversamente, nel caso in cui sia la s.r.l. che il commercialista forfettario fatturino direttamente al cliente non vi sarà alcuna causa ostativa, posto che non vi è alcun costo dedotto dalla s.r.l. relativo all’attività del commercialista.

Il momento in cui opera la causa ostativa è, sulla base della Circolare Ministeriale 9/E/2019, l’anno di applicazione e non l’anno precedente.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che se il contribuente procede alla cessione della partecipazione posseduta entro la fine del periodo d’imposta precedente a quello in cui intende accedere al regime forfetario, egli potrà accedervi a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessione della partecipazione. In altre parole, per poter accedere/rimanere nel regime forfettario nel 2025 è necessario che il contribuente abbia provveduto alla cessione delle quote nel periodo d’imposta 2024.

Chi presenta i requisiti sopra indicati, può aderire al regime forfettario senza alcun limite temporale, essendo questo un regime naturale.

L’Agenzia delle Entrate, infine, ha chiarito come il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973 o contabilità ordinaria, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio.


Dott. Caglieri Simone



תגובות


התגובות הושבתו לפוסט הזה.
bottom of page