Nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il legislatore definisce come “privato consumatore”, ai sensi dell’art. 2 CCII << la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali >>.
Ulteriori chiarimenti ci vengono forniti dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza del 10/07/2020 (Cassazione 1869/16) sul concetto di consumatore, in particolar modo quando ci troviamo davanti ad un sovraindebitato con debiti misti.
Poiché la normativa definisce il consumatore come la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta, il giudice in questione ha ritenuto di riconoscere la qualità di consumatore << non in relazione all’attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempiute che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto >>. Quindi, sulla base di quanto esposto in tale sentenza, si ritiene che la qualifica di sovraindebitato consumatore deve essere attribuita alle seguenti diverse tipologie di debitori:
a) Il debitore che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;
b) Il debitore che utilizza le procedure di sovraindebitamento per regolare debiti inerenti la propria attività d'mpresa e i propri bisogni di natura personale/familiare, qualora lo squilibrio patrimoniale/economico dipenda esclusivamente da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare;
c) Al momento dell’apertura della procedura, il debitore non ha la qualità di imprenditore/professionista ma ristruttura (con la procedura) i debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali.
Dott. Caglieri Simone