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IMPOSTA DI BOLLO AUTO: TERMINI DI ACCERTAMENTO, NOTIFICA E PRESCRIZIONE SECONDO LA CASSAZIONE

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  • 2 days ago
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L’articolo 5, comma 52 del DL 953/1982 stabilisce che l’azione per riscuotere l’imposta di bollo si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, confermato dalla Cassazione con sentenza n. 14312 del 22 maggio 2024, questo termine avrebbe natura decadenziale per quanto riguarda l’accertamento. Per la notifica della cartella di pagamento, invece, i tre anni non decorrono dalla notifica dell’accertamento, ma dal momento in cui scadono i termini per impugnarlo (Cass. 14312/2024 e Cass. 18110/2004).

Quanto alla prescrizione successiva, una tesi (avallata dalla Cassazione con le sentenze n. 14312/2024 e n. 18006/2024) ritiene che essa si compia tre anni dopo la scadenza del termine per il ricorso, senza attendere il 31 dicembre del terzo anno successivo. Tuttavia, non manca un orientamento contrario (C.G.T. Abruzzo n. 668/1/24 e Cass. n. 24595/2022), secondo cui la prescrizione maturerebbe al 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine per ricorrere.


FONTE: EUTEKNE



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