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INDENNITA' DI CESSAZIONE DELL'AGENTE NON RESIDENTE TASSATA IN ITALIA

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  • Jan 29
  • 1 min read

La risposta a interpello n. 12 del 28 gennaio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità di cessazione del rapporto di agenzia, percepite da un non residente, sono tassate esclusivamente in Italia se il rapporto di lavoro è stato instaurato in Italia, poiché lo Stato di residenza al momento della maturazione delle indennità è determinante per l’imposizione fiscale.

Queste indennità rientrano nei redditi di lavoro autonomo (art. 53 co. 2 lett. e) del TUIR) e, secondo l’art. 23 co. 2 lett. a) del TUIR, si considerano prodotte in Italia se corrisposte da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

La Convenzione Italia-Grecia (art. 14 par. 1) prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza, salvo che il soggetto disponga in Italia di una base fissa a cui il reddito sia attribuibile. Nel caso specifico, la tassazione avviene esclusivamente in Italia, poiché il contribuente era residente in Italia nel periodo di maturazione delle indennità.

Per quanto riguarda la ritenuta applicabile, si deve fare riferimento alla normativa dello Stato di residenza al momento del pagamento. In questo caso, si applica la ritenuta dell’art. 25 co. 2 del DPR 600/73.


FONTE: EUTEKNE



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