Il Tribunale di Catania, nel provvedimento dell’8.2.2023, ha affermato che la mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, ex art. 2086 co. 2 c.c., costituisce una grave irregolarità denunciabile al Tribunale, in quanto foriera di pregiudizi per la società e per i relativi creditori e sufficiente a giustificare la revoca dell’organo amministrativo e la sua sostituzione con un amministratore giudiziario.
FONTE: EUTEKNE
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