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L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO HA DIRITTO AL COMPENSO? NON SEMPRE

Sulla base dell'ordinanda n. 17713 del 21/06/2023 della Corte di Cassazione, affinché il credito da compenso vantato dall'amministratore sia liquido ed esigibile è necessaria l'approvazione del consuntivo da parte dell'assemblea. Conseguentemente, qualora i condòmini ne rifiutino il pagamento, non si può ottenere dal giudice un provvedimento di condanna. La questione deve, comunque, essere inserita nel contesto dell'art. 1129 c.c. secondo il quale la deliberazione di nomina dell'amministratore è nulla ove non sia stata specificata in maniera analitica la misura del compenso richiesto.

Nel caso in questione, la Corte di appello aveva accolto l'impugnazione proposta dal condominio avverso la sentenza con cui era stata valutata positivamente la domanda dell'ex amministratore per il pagamento dei compensi maturati in due gestioni annuali. La Corte di Cassazione, però, ha evidenziato che nel caso in questione l'assemblea non aveva approvato i rendiconti delle predette gestioni per alcune irregolarità riscontrate dai condòmini. I giudici di merito hanno ricordato come il contratto di amministrazione di condominio sia riconducibile a un rapporto di mandato e il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e delle spese sostenute nell'interesse del condominio mandante è condizionato alla presentazione a quest'ultimo del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specifica dei dati contabili relativi alle entrate, alle uscite e al saldo finale (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 3596 del 28/4/90). Quindi, secondo la Suprema corte, in mancanza di un rendiconto approvato dall'assemblea il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile.


FONTE: ITALIAOGGI



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