Ai sensi dell’art. 280 CCII, nella liquidazione controllata dei beni l’esdebitazione non è automatica, bensì avviene solamente se rispettate le seguenti condizioni:
1) Il debitore non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione;
2) Il debitore non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
3) Il debitore non abbia in alcun modo ostacolato o ritardato lo svolgimento della procedura. Inoltre il debitore deve aver cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo agli organi preposti tutte le informazioni/documenti utili e necessari per il suo buon andamento;
4) Il debitore non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
5) Il debitore non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
6) Ai sensi dell’art. 282 comma 2 CCII, il debitore non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
L’esdebitazione estende i suoi effetti verso i crediti presenti al momento dell’apertura della procedura concorsuale, sia se si sono insinuati nel passivo sia senza insinuazione. In quest’ultimo caso, l’art. 278, c. 2 CCII prevede che (nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso) l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
Dal punto di vista temporale, l’art. 279 CCII prevede che il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi almeno 3 anni dall’apertura della procedura di liquidazione – tramite presentazione di istanza da parte del medesimo debitore – o, se antecedente, al momento della chiusura della procedura (l’esdebitazione sarà pronunciata direttamente nel decreto di chiusura della liquidazione controllata). Il decreto di esdebitazione, in caso d'impresa, dovrà essere iscritto nel registro delle imprese a cura del cancelliere mentre nel caso di debitore consumatore o professionista, la pubblicazione avviene in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia.
In aggiunta, qualora il giudice disponga per l’esdebitazione, ugualmente la stessa non opera in riferimento ai seguenti debiti:
- Per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- Per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Dott. Caglieri Simone
留言