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LA CANCELLAZIONE DEL DEBITO PER IL DEBITORE INCAPIENTE - PARTE 2 DI 2

Writer's picture: Dott. Caglieri SimoneDott. Caglieri Simone

La valutazione di rilevanza delle nuove entrate - ovvero le utilità rilevanti eventualmente presente nel corso dei successivi 4 anni dal decreto di esdebitazione emesso dal giudice - deve essere effettuata su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013.

Tra l’altro in dottrina è stato evidenziato come tale beneficio di esdebitazione potrebbe essere annullato in caso di produzione di ricchezza nei primi quattro anni, con l’effetto di rendere più conveniente l’esdebitazione “comune”. In tal senso verte la recente pronuncia depositata il 23/09/2021 dal Tribunale di Latina dove è stata concessa l’esdebitazione al sovraindebitato incapiente disponendo che - in considerazione del fatto di come la valutazione circa l’impossibilità di porre a disposizione dei creditori utilità dirette e/o indirette deve essere condotta su base annua – a pena revoca del suddetto beneficio concesso, il debitore deve dichiarare annualmente eventuali sopravvenienze rilevanti.

La domanda di esdebitazione dovrà essere presentata, per il tramite dell’OCC, al giudice competente e allegando la seguente documentazione:

  • Elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;

  • Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;

  • La copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;

  • L’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;

  • Relazione particolareggiata dell’OCC all’interno della quale è riportato quanto segue:

a) Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;

b) Esposizioni delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) Indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) Valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

e) Indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito imponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Tale valutazione dovrà essere effettuata, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013.

Una volta presentata la domanda, il giudice valuterà:

1) L’assenza di atti in frode.

2) La meritevolezza “generica” del debitore, cioè verificare che il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o dolo.

Una volta concessa l’esdebitazione, il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni: una volta decorso tale termine dall’ultima delle comunicazioni, il giudice conferma o revoca il decreto.

All’interno del decreto, lo stesso giudice stabilisce modalità e termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca dell’esdebitazione, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. Infatti l’OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione sopra indicata e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l’esistenza delle sopravvenienze rilevanti.


Dott. Caglieri Simone



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