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Writer's pictureDott. Caglieri Simone

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (EX FALLIMENTO)

Ai sensi dell’art. 115 co. 1 CCII << I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale >>.

Sulla base di tale disposizione, i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore i propri crediti verso quest’ultimo, indipendentemente se i contrapposti crediti siano diventati esigibili o meno prima della dichiarazione di fallimento. Potrà realizzarsi compensazione anche tra crediti non ancora scaduti alla data di apertura della liquidazione giudiziale, senza che abbia rilevanza se il credito del fallito o quello del creditore non sia scaduto o meno. L’unica condizione richiesta è che entrambi i crediti siano sorti anteriormente al fallimento.

Pertanto la possibilità di compensare i debiti con i crediti è ammessa solamente nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) Preesistenza dei negozi giuridici.

I negozi giuridici che hanno dato origine ai contrapposti crediti devono essere antecedenti all’apertura della liquidazione giudiziale.

b) Omogeneità.

La compensazione può avvenire solo qualora entrambi i crediti abbiano per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere.

c) Liquidità e certezza.

I crediti devono essere certi e liquidi, ossia essere già stata accertata l’esistenza e l’importo certo.

Infine il secondo comma del citato art. 115 CCII dispone che: << La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore >>.

Sulla base di tale disposizione, vi è divieto di compensazione quando il debitore del fallito ha acquistato da terzi il credito (verso il fallito) dopo l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore. La finalità è quella di evitare comportamenti artificiosi volti alla compensazione in danno alla procedura in esame.


Dott. Caglieri Simone



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