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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

LA DEFINIZIONE DI CRISI D'IMPRESA E L'OBBLIGO DEGLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Con il nuovo Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza il Legislatore ha introdotto dei nuovi obblighi generali rivolti al management aziendale quale:

1) Obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa;

2) La necessità di rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa;

3) Obbligo di attivarsi tempestivamente per il superamento della crisi e il ripristino della continuità aziendale.

In sostanza, gli imprenditori non possono più vivere alla giornata ma devono programmare l’attività e costantemente monitorare la prospettiva della continuità aziendale, al fine di rilevare tempestivamente la crisi d’impresa ed attivarsi tempestivamente per il suo superamento.

Il Codice della Crisi d’Impresa definisce lo stato di “crisi” come quello di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, manifestandosi tramite l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. Per insolvenza, specifica il legislatore, si intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino come il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Sulla base di queste definizioni possiamo comprendere come il piano industriale e finanziario riveste, quindi, un ruolo centrale nell’individuazione dell’insolvenza prospettica.

Dopo una prima definizione generica dello stato di crisi, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del CCII, il legislatore identifica i segnali di allarme che rilevano tempestivamente la crisi:

1) L’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni stesse;

2) L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

3) L’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;

4) L’esistenza di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, quali Inps, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate e riscossioni.

In dettaglio, Inps, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossioni segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo quanto segue:

a) Per l’Inps, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

- Per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di € 15.000;

- Per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di € 5.000.

b) Per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativa all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati della Lipe, superiore all’importo di € 5.000;

c) Per l’Agenzia delle entrate-Riscossioni, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiore all’importo di € 100.000 (per le imprese individuali) o all’importo di € 200.000 (per le società di persone) o € 500.000 (per le altre società.

Il nuovo codice della crisi, oltre a riformare gli strumenti di superamento della crisi aziendale ed introdurre i campanelli di allarme, si distingue il nuovo articolo del codice civile 2086 co. 2: << L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale >>.

Premesso che tale articolo è entrato in vigore dal 16/03/2019, in sostanza il legislatore ha posto due obblighi nei confronti delle società (società di persone, società di capitali, società di cooperative, imprese sociali e imprese collettive non societarie come i consorzi):

1) Istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, al fine di rilevare tempestivamente la situazione di crisi dell’impresa;

2) Attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Appare chiara l’intenzione del legislatore, ovvero far sì che tutte le aziende, a prescindere dalla loro natura o dimensione, si dotino di strumenti necessari al fine di anticipare l’individuazione di situazioni di crisi o d’insolvenza o, ancora meglio, di prevenirle preservando così la continuità aziendale. Pertanto le imprese si dovranno dotare di un sistema di controllo interno che gli permetta di prevenire la crisi monitorando costantemente lo stato di salute dell’azienda e programmando trimestralmente l’andamento economico, finanziario e patrimoniale della stessa.


Dott. Caglieri Simone



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