La Corte di Cassazione, nella sentenza 6.7.2023 n. 29324, ha ribadito che, nella bancarotta fraudolenta (art. 322 del DLgs. 14/2019), la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, a opera dell’amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento, anche in relazione all’impiego delle risorse finanziarie certamente ottenute.
Ciò determina l’apparente inversione dell’onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione).
FONTE: EUTEKNE
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