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LA MERITEVOLEZZA E L'AMMISSIBILITA' AL CONCORDATO MINORE

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Il concordato minore in continuità è stato oggetto di esame da parte del Tribunale di Genova 29/09/2023, occupandosi delle seguenti questioni:

  1. L'età del debitore non è un elemento ostativo all’ammissibilità e alla fattibilità della proposta;

  2. La procedura in esame è ammissibile anche in presenza di una sola posizione debitoria;

  3. La “meritevolezza”, a differenza di altre procedure, non rappresenta una condizione di ammissibilità della domanda. La pronuncia sulla definizione di “atti diretti a frodare le ragioni dei creditori” di cui all’art. 77 CCII, quale condizione di ammissibilità espressamente prevista anche per il concordato minore, evidenziando come possano dirsi rilevanti non soltanto “i fatti distrattivi o latamente di occultamento patrimoniale consumati nel corso della procedura o immediatamente a ridosso di essa”, ma anche “condotte anteriori” purché ricorrano un mendacio qualificato di artifici organizzati, un elemento psicologico corrispondente al dolo specifico finalizzato all’inganno ed al pregiudizio per i creditori ed un collegamento genetico e funzionale significativo tra tali condotte ed il sovraindebitamento.


FONTE: EUTEKNE



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