LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: LA SCELTA DEGLI AMMINISTRATORI NON VA NOTARIZZATA
- .
- 10 hours ago
- 1 min read
Con l’ordinanza n. 30903 del 25 novembre 2025, la Corte di Cassazione chiarisce che la decisione degli amministratori di una società di capitali di presentare domanda di apertura della liquidazione giudiziale non rientra tra gli atti soggetti alle formalità previste dall’art. 120-bis del Codice della crisi d’impresa.
Ciò significa che tale decisione:
non richiede un verbale notarile,
non deve essere depositata né iscritta nel Registro delle imprese,
non deve essere comunicata ai soci, una volta assunta.
È sufficiente che la decisione, di esclusiva competenza degli amministratori, sia sottoscritta dal rappresentante legale.
La Cassazione precisa tuttavia che la domanda potrebbe essere considerata abusiva nei confronti dei soci, ma solo se emergono tre condizioni:
la società avrebbe potuto accedere con certezza a una procedura alternativa alla liquidazione giudiziale;
l’amministratore ha deliberatamente evitato di valutarne la praticabilità;
in tal caso, il valore della partecipazione del socio sarebbe stato preservato, totalmente o parzialmente.
In ogni caso, i soci mantengono il diritto di impugnare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e di attivare gli strumenti previsti dal diritto societario.
FONTE: EUTEKNE






Comments