Nella composizione negoziata assistita, la Camera di Commercio procede alla nomina di un esperto indipendente - il quale agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati - al fine del superamento della situazione di crisi. Il compito dell’esperto non è quello di sostituire, bensì di affiancare l’imprenditore nelle trattative con i creditori e con gli eventuali ulteriori soggetti interessati, per individuare una soluzione concreta per il ragionevole superamento delle condizioni di difficoltà dell’impresa.
Per poter essere iscritti nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata assistita è richiesto il rispetto di requisiti soggettivi e oggettivi.
I requisiti soggettivi sono i seguenti:
Essere iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati. Entrambi devono documentare di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
Essere iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di aver concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di aver concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
Coloro che, nonostante non siano iscritti ad albi professionali, documentano di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
Per quanto concerne il requisito dell’esperienza professionale, per cui l’iscritto deve poter vantare “precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa”, i professionisti iscrivibili dovrebbero essere unicamente quelli che abbiano assunto incarichi per la sottoscrizione di piani attestati (ex art. 67, c.3, lett. D, L.F.), di accordi di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.), di concordati preventivi anche in continuità e procedure analoghe quanto a effetti e obiettivi, nonché di advisor funzionali alla ristrutturazione dell’impresa.
In aggiunta è richiesto che l’esperto rispetti i seguenti requisiti oggettivi:
L’esperto deve rispettare il requisito dell’indipendenza, per cui è necessario che egli – oltre ai soggetti con i quali il professionista è eventualmente unito in associazione professionale - non sia legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale (non devono aver prestato negli ultimi 5 anni di attività lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione e controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa);
Non devono sussistere cause di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell’art. 2399 c.c. ovvero:
- Non deve essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito o essere condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- Essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società che presentano l’istanza presso la Piattaforma Telematica, o amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli imprenditori delle società da queste controllate, delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- Essere legato alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti aventi natura patrimoniale;
- Essere cancellato o sospeso dal Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale. Comunque non è richiesto che l’esperto nominato sia un revisore legale.
Eventuali altre figure professionali di cui si avvale l’esperto devono trovarsi nella medesima situazione di indipendenza.
In aggiunta l’esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall’archiviazione della composizione negoziata.
Una volta aver verificato la propria indipendenza e il possesso delle competenze oltre alla disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, l’esperto ha tempo 2 giorni lavorativi dalla ricezione della nomina per comunicare all’imprenditore l’accettazione della carica: in caso affermativo, l’esperto dovrà inserire nel portale della CCIAA la dichiarazione di accettazione dell’incarico e darne comunicazione all’imprenditore mediante Pec. In caso contrario dovrà darne comunicazione riservata al soggetto che l’ha nominato al fine di provvederne alla sua sostituzione.
Entro 3 giorni dalla comunicazione della convocazione delle parti da parte dell’esperto, questi possono presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto stesso al segretario generale della CCIAA al fine di valutare le circostanze esposte per valutare l’eventuale sostituzione.
In conclusione l’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.
Dott. Caglieri Simone
Comments