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Writer's pictureDott. Caglieri Simone

LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Prima di istruire la pratica per accedere alla procedura di composizione negoziata, si rende indispensabile per l’imprenditore una autodiagnosi, necessariamente assistito da un advisor, con contestuale redazione di un piano di risanamento con il quale non solo si individuano le problematiche aziendali che stanno inficiando lo stato di salute dell’impresa, ma anche le azioni che saranno intraprese e che, presumibilmente, porteranno al risanamento della stessa.

Una volta che risulta “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa” (art. 2), l’imprenditore presenta domanda alla CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa per accedere alla procedura negoziata, tramite un apposito portale istituito presso il sito internet di ciascuna camera. La domanda sarà presentata allegando quanto segue:

a) I bilanci degli ultimi tre esercizi, se non gia' depositati presso il registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'Iva degli ultimi tre periodi d’imposta;

b) Una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;

c) Un progetto di piano di risanamento (redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’art. 13, comma 2 CCII) e una relazione sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

d) Elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

e) Una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

f) Una dichiarazione con la quale si attesta di non avere depositato ricorsi per l’ammissione al concordato preventivo (ex art. 161 L.F.) o per la concessione del termine nel pre-concordato (ex. Art. 161 comma 6 L.F.);

g) Certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

h) Situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

i) Il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019;

j) Estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore a non più di 90 giorni prima della presentazione dell’istanza;

k) Nel caso di un gruppo di imprese che esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, deve essere inserita nella piattaforma una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l’indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è effettuata la pubblicità e il bilancio consolidato del gruppo, qualora sia redatto.

Dott. Caglieri Simone



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