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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

LA QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO DA RISTRUTTURARE E LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL R

Con il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, il legislatore introduce (e riepiloga) una serie di strumenti utilizzabili dall'imprenditore per risolvere la crisi d'impresa e, contestualmente, ristrutturare il proprio debito aziendale. Ma in quanto ammonta il debito da ristrutturare? E' questo il primo passo da compiere per il risanamento dell'azienda in crisi: il compito iniziale dell'Advisor ai fini della redazione del piano di risanamento, in modo da valutare la perseguibilità della ristrutturazione, è la quantificazione del debito da ristrutturare.

In tal senso ci viene in aiuto il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio dove è disponibile una lista di controllo particolareggiata che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento. Il debito da ristrutturare sarà composto dalle seguenti voci:

+ Debito scaduto

+ Debito riscadenziato o oggetto di moratorie

+ Linee di credito bancarie utilizzate delle quale non ci si attende il rinnovo

+ Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni

+ Investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare per risanare l’impresa

- Ammontare delle risorse ottenibili dalla dismissione di cespiti o rami d’azienda compatibili con il fabbisogno industriale

- Nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti

- Stima dell’eventuale M.O.N. negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti

Sul sito istituzionale di ogni Camera di commercio è presente, in aggiunta, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento basato sul seguente rapporto: Entità del debito da ristrutturare / Flussi finanziari liberi annui a servizio del debito stesso.

Mentre della quantificazione del debito da ristrutturare (numeratore) abbiamo già parlato, il calcolo dell’aggregato presente al denominatore sarà dato dalla stima del M.O.L. prospettico normalizzato annuo al netto degli investimenti di mantenimento annui a regime e delle imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte.

Una volta calcolato il suddetto indice, la Camera di commercio stima la fattibilità del piano di risanamento come segue:

  • Un valore inferiore o uguale a 1 è sinonimo di difficoltà contenute;

  • Un valore prossimo a 2 indica che l’andamento corrente dell’impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento;

  • Un valore prossimo a 3 stima una perseguibilità del risanamento legata all’efficacia e all’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare;

  • Un valore compreso tra 5 e 6 è sinonimo di un M.O.L. non sufficiente a consentire il risanamento, pertanto può rendersi necessaria la cessione dell’azienda;

  • Nel caso si presenta un disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’azienda (esempio: interventi sui processi produttivi, modifiche sul prodotto, aggregazioni con altre imprese, ecc.).


Dott. Caglieri Simone



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