LA RESPONSABILITA' TRIBUTARIA IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA
- Dott. Caglieri Simone
- Feb 23
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La responsabilità tributaria del cessionario nel caso di cessione d’azienda è disciplinata dall’art. 14 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, in base al quale - indipendentemente dall’iscrizione o meno in contabilità dei debiti tributari - il cessionario è responsabile in solido con il cedente per il pagamento:
Delle imposte e relative sanzioni, riferibili a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, anche se non già contestate o irrogate le sanzioni dall’Amministrazione finanziaria;
Delle imposte e relative sanzioni, riferibili a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e negli anni precedenti, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore;
La disposizione in commento ha carattere generale, indipendentemente dalla tipologia di tributo e dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comune, ecc.). Inoltre la normativa è sempre efficace anche qualora il contratto di cessione d‘azienda sia stato, successivamente, risolto per inadempimento (Cass. 11972/2015).
La responsabilità del cessionario prevede comunque delle limitazioni:
a) La responsabilità del cessionario è limitata al valore dell’azienda acquisita, per cui non può essere richiesto il pagamento di tributi per un ammontare superiore al valore dell’azienda acquistata. Detto valore sarà quello determinato da un perito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in mancanza di tale perizia, il valore determinato dall’alienante e dall’acquirente;
b) La responsabilità è limitata al debito tributario risultante alla data del trasferimento;
c) La responsabilità del cessionario è sussidiaria, per cui il cessionario può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari solo dopo che l’erario abbia inutilmente escusso il cedente in qualità di debitore principale;
d) Il cessionario gode del beneficio di escussione del cedente, cioè il diritto del cessionario di pretendere che il creditore, in questo caso l’Erario, prima di agire nei suoi confronti rivolga la sua pretesa verso il cedente. Ciò significa che è obbligo dell’Erario escutere in primis il cedente. Il cessionario gode quindi di un’importante garanzia; l’Ufficio può infatti rivalersi su quest’ultimo solo se il debito tributario maturato antecedente la cessione non può in alcun modo venir soddisfatto con le disponibilità del venditore. Una volta fatto ciò, la solidarietà tributaria prevede la possibilità di esercitare l’azione di regresso, per cui il condebitore che abbia pagato il debito per intero può richiedere agli altri la quota di competenza di ciascuno di essi.
Nell’ipotesi di cessione di ramo d’azienda, poiché potrebbe risultare estremamente complicato collegare un debito tributario con un ramo d’azienda piuttosto che con altri rami aziendali, sarà compito del cessionario, provare (con tutte le difficoltà del caso) che il debito non si riferisce al ramo d’azienda acquisito, bensì a quello (o quelli) rimasti nella disponibilità del cedente. Pareri discordanti, invece, sono presenti tra l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza di legittimità: secondo l’Amministrazione finanziaria, nel caso di cessione di ramo d’azienda l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la responsabilità solidale tributaria riguarda i debiti tributari del cedente entro i limiti del valore del ramo d’azienda, e non anche i soli debiti tributari imputabili al ramo d’azienda (risposta interpello 277/2019). Viceversa alcuni orientamenti della giurisprudenza di legittimità ritengono che l’acquirente può invocare l’esonero della responsabilità dimostrando che la pretesa erariale riguarda debiti inerenti un ramo d’azienda diverso da quello che ha acquistato (Cass. 11678/2022, Cass. 10647/2022, Cass. 18117/2021).
Alla luce della normativa esaminata fino a questo momento, per consentire al cessionario di avere uno stato dell’arte delle pendenze con l’erario dell’azienda oggetto del trasferimento, è prevista la possibilità di chiedere all’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, il rilascio di un certificato dei carichi pendenti, da cui risulti l’esistenza di contestazioni in corso, nonché l’esistenza di contestazioni già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
Qualora il certificato sia negativo – per cui non risultano debiti tributari - o non viene rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta, il cessionario è pienamente liberato da qualsiasi responsabilità per i debiti tributari del cedente sino alla data di rilascio del certificato medesimo. Dall’altro lato, ciò significa che l’acquirente non è esonerato da responsabilità con riferimento al periodo intercorrente tra la data del rilascio del certificato (o, in caso di mancato rilascio, dalla scadenza dei 40 giorni) e quella del trasferimento.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 14/03/2014 n. 5979, ha esposto il proprio orientamento, stabilendo che qualora il cessionario non ha richiesto il certificato dei debiti fiscali, comunque la responsabilità tributaria dell’acquirente è relativa alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, anche se non ancora accertate.
Infine il principio della responsabilità solidale non si applica quando la cessione avviene nell'ambito della composizione negoziata della crisi (quest’ultimo a partire dal 1° settembre 2024) o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza giudiziale di cui al D.Lgs 14/2019 ovvero:
- gli accordi che danno esecuzione ai piani attestati di risanamento (art. 56 del D.Lgs. 14/2019);
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti ordinari, agevolati o ad efficacia estesa (art. 57, 60 e 61 del D.Lgs. 14/2019);
- il concordato minore (artt. 74 e ss. del D.Lgs. 14/2019);
- il concordato preventivo (art. 84 e ss. del D.Lgs. 14/2019);
- il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (artt. 64-bis e ss. del D.Lgs. 14/2019);
- il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-sexies e 25-septies del D.Lgs. 14/2019);
- la liquidazione giudiziale (artt. 121 e ss. del D.Lgs. 14/2019);
- la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 e ss. del D.Lgs. 14/2019).
Dott. Caglieri Simone

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