La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025, ha chiarito che, nell’ambito dell’azione revocatoria, se un atto di disposizione patrimoniale è stato compiuto prima del sorgere del credito, la "dolosa preordinazione" richiesta dall’art. 2901 co. 1 c.c. sussiste solo se l’atto è stato intenzionalmente realizzato per impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva, modificando la consistenza o la composizione del patrimonio (dolo specifico).
La decisione si basa sul fatto che la norma parla espressamente di atti "dolosamente preordinati", mentre per quelli successivi al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato.
Un'interpretazione diversa, secondo la Corte, annullerebbe il carattere eccezionale della revocatoria per atti antecedenti al credito.
FONTE: EUTEKNE

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