Ai sensi dell’art. 6 L. 118/2021, contestualmente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto o successivamente con apposita istanza, l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio tramite le quali:
a) I creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore;
b) I creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa;
c) I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori;
d) Dal giorno della pubblicazione dell’istanza sul registro delle imprese e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione della procedura di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato d'insolvenza non può essere pronunciata;
Tali effetti avranno inizio con la pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di richiesta delle misure protettive. Inoltre entro 30 giorni da tale pubblicazione, l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato: l’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa d'inefficacia delle misure protettive del patrimonio (art. 19 CCII).
L’iter per la presentazione della domanda di accesso alle misure protettive prevede, in primo luogo, che l’imprenditore depositi il ricorso con allegato quanto segue:
- I bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva degli ultimi tre periodi d'imposta;
- Una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima del deposito del ricorso;
- L’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- Un progetto di piano di risanamento con un piano finanziario per i successivi 6 mesi;
- Una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata;
- L’accettazione dell’esperto nominato.
Il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza: durante quest’ultima il tribunale - sentite le parti e chiamato l’esperto ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative – provvede ad emanare apposita ordinanza con la quale stabilisce la durata delle misure protettive e degli eventuali provvedimenti cautelari. La durata varia da un minimo di 30 ad un massimo di 120 giorni, prorogabili dal giudice, su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva non può comunque superare 240 giorni.
Le misure protettive possono essere revocate o abbreviate dal giudice, in qualsiasi fase della procedura, su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, quando:
- non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative; ovvero,
- appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
In ogni caso, anche in assenza di sopravvenuti provvedimenti di revoca, le misure sono revocate dal Tribunale al momento della ricezione della relazione finale dell’esperto.
Al contrario sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
Nell’istanza dovrà essere presente una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi.
Dott. Caglieri Simone

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