Nelle imprese in crisi è solito avere possibilità di successo nel risanamento aziendale tramite una ristrutturazione del debito complessivo, all’interno del quale vi rientrano le passività verso l’Amministrazione finanziaria. In merito, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza prevede due diverse ipotesi:
• Ristrutturazione del debito fiscale tramite la composizione negoziata della crisi.
Possono ricorrere alla composizione negoziata della crisi tutti gli imprenditori – commerciali e agricoli, sotto qualsiasi forma e dimensione – iscritti nel Registro delle imprese. Tale procedura permette all’imprenditore di poter usufruire delle misure premiali previste ai sensi dell’art. 25-bis CCII per cui:
a) Gli interessi che maturano sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale in relazione al periodo che va dalla data di accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sino alla conclusione della composizione qualora essa di concluda secondo uno dei seguenti strumenti:
- Contratto concluso con uno o più creditori, se l’esperto lo ritiene idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni;
- Convenzione di moratoria conclusa ai sensi dell’art. 63 CCII;
- Accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produca gli effetti ex artt. 166, comma 3, lett. d) e 324, qualora l’esperto lo ritenga coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza;
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII) con la percentuale ridotta al 60% con riferimento agli ADR ad efficacia estesa qualora la conclusione dell’accordo risulti dalla relazione finale redatta dall’esperto.
b) Le sanzioni per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata (art. 17 CCII);
c) Le sanzioni e gli interessi maturati sui debiti tributari nati prima del deposito dell’istanza di composizione negoziata e oggetto della composizione negoziata stessa, sono ridotti della metà qualora le trattative si concludano secondo una delle seguenti ipotesi:
- Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII);
- Omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII) con percentuale ridotta al 60% per gli ADR a efficacia estesa ove la conclusione dell’accordo risulti dalla relazione finale dell’esperto;
- Domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies);
- Accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
d) L’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo d’imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo. E relativi accessori. Tale concessione è limitata solo al caso di pubblicazione presso il Registro delle imprese di uno dei seguenti negozi:
- Contratto ritenuto idoneo dall’esperto ai fini della continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni, ex art. 23, comma 1, lett. a);
- Accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produca gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lett. d) e 324, ove coerente, secondo l’esperto, con la regolazione della crisi e dell’insolvenza.
In ogni caso l’imprenditore decade da questo beneficio di rateazione qualora depositi presso l’Autorità giudiziaria un ricorso ai fini dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi ex art. 40 CCII o qualora intervenga la liquidazione giudiziale o qualora l’imprenditore si renda inadempiente, rispetto al piano dilazionato concesso, nel pagamento anche di una sola rata scaduta.
e) Ai sensi dell’art. 25-bis comma 5 CCII, è prevista l’agevolazione consistente nella non assoggettabilità a imposizione delle sopravvenienze attive conseguenti alla riduzione dei debiti dell’impresa in relazione alla parte eccedente le perdite, senza considerare né il limite dell’80% delle stesse, né le limitazioni previste in riferimento alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari. In aggiunta, è riconosciuta la possibilità di dedurre le perdite su crediti ai sensi dell’art. 101, comma 5 TUIR, indipendentemente da requisiti di “certezza” e “precisione”. Queste due agevolazioni sono riconosciute solo in caso di pubblicazione presso il Registro delle imprese di uno dei seguenti negozi:
- Contratto ritenuto idoneo dall’esperto ai fini della continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni, ex art. 23, comma 1, lett. a);
- Accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produca gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lett. d) e 324, ove coerente, secondo l’esperto, con la regolazione della crisi e dell’insolvenza;
- Omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60 e 61 CCII, con percentuale ridotta al 60% con riferimento agli ADR a efficacia estesa ove la conclusione dell’accordo risulti dalla relazione finale dell’esperto.
In caso di successiva liquidazione giudiziale, gli interessi e le sanzioni tributarie si rendano dovuti senza le riduzioni sopra indicate.
• La transazione fiscale adottando uno degli strumenti di regolazione giurisdizionale della crisi.
Non è prevista la possibilità di accedere in via diretta alla transazione fiscale, se non all’interno della composizione negoziata della crisi; in altri termini, la transazione fiscale è ammessa solo qualora il debitore concluda le trattative attraverso l’adozione di una procedura concorsuale nel cui ambito sia applicabile l’istituto in oggetto. In dettaglio, la normativa del cram-down prevede i seguenti riferimenti nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: norma di riferimento generale ex art. 88 CCII, accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 63 CCII; sovraindebitamento (concordato minore) ex art. 80 CCII.
Fatta tale premessa, la transazione fiscale è ammessa in tutte le procedure a condizione che:
a) Il piano preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quello realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile agli asset sui quali sussista la prelazione, come indicato nella relazione di un professionista indipendente o dall’OCC in caso di concordato minore;
b) Per i crediti privilegiati, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori rispetto a quelli offerti ai creditori che abbiano un grado di privilegio inferiore a quelli erariali/contributivi o a quelli che abbiano una posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
c) Per i crediti chirografari, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari o rispetto ai crediti ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
Dott. Caglieri Simone
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