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LAVORI CONDOMINIALI FERMI: COSA FARE SE L’IMPRESA RITARDA O ABBANDONA IL CANTIERE

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Sep 6
2 min read

Quando un’impresa incaricata di lavori condominiali non apre il cantiere nei tempi previsti oppure interrompe le opere già iniziate, il condominio non dovrebbe procedere immediatamente alla risoluzione del contratto o alla sostituzione dell’appaltatore. Il primo passo consiste nel verificare attentamente il contratto di appalto, controllando data di inizio e fine lavori, cronoprogramma, stati di avanzamento, pagamenti e possibili cause contrattualmente ammesse di sospensione o proroga.

Il semplice ritardo, infatti, non determina automaticamente un inadempimento dell’impresa. Possono intervenire problemi di approvvigionamento, difficoltà tecniche, autorizzazioni, modifiche richieste dal committente o altre circostanze giustificate. Occorre inoltre verificare che lo stesso condominio abbia rispettato i propri obblighi, soprattutto per quanto riguarda il pagamento degli eventuali stati di avanzamento.

Se il ritardo diventa significativo e l'impresa non fornisce spiegazioni o indicazioni attendibili sulla ripresa dei lavori, l’amministratore dovrebbe contestare formalmente e per iscritto la situazione, evitando di affidarsi soltanto a solleciti verbali. In presenza dei relativi presupposti può essere valutata anche una diffida ad adempiere, assegnando all’appaltatore un termine congruo per rispettare gli obblighi contrattuali.

Fondamentale è anche la raccolta delle prove. L’amministratore dovrebbe conservare comunicazioni, fotografie, verbali, fatture, pagamenti e documentazione relativa al cantiere. Se è presente un direttore dei lavori, una sua relazione tecnica può risultare particolarmente importante per determinare quali opere siano state effettivamente realizzate e quali rimangano da completare.

Nei casi più gravi il condominio può valutare la risoluzione del contratto per inadempimento e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni. Si tratta però di una decisione che richiede una verifica della gravità dell’inadempimento e delle cause dell’interruzione. Inoltre, l’amministratore non può necessariamente decidere da solo: per la risoluzione del contratto e l’affidamento dei lavori a una nuova impresa può essere necessaria una specifica deliberazione dell’assemblea.

Particolare attenzione va riservata agli acconti già versati. Prima di chiedere la restituzione delle somme occorre confrontare quanto pagato con il valore delle opere effettivamente eseguite. Se si prospetta un contenzioso, può essere utile documentare tecnicamente il cantiere prima che intervenga un'altra impresa, eventualmente ricorrendo, con l'assistenza di un legale, a un accertamento tecnico preventivo.

Solo dopo aver chiarito la posizione della prima impresa e la sorte del contratto sarà prudente procedere con un nuovo affidamento. Sostituire direttamente l'appaltatore senza aver prima definito il precedente rapporto potrebbe infatti esporre il condominio a contestazioni, richieste economiche e, perché evidentemente un cantiere fermo non era già abbastanza complicato, a un secondo contenzioso.


FONTE: IL GIORNALE



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