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LAVORO OCCASIONALE PER IL SETTORE AGRICOLO

Si ricorda che i datori di lavoro del settore agricolo potranno utilizzare il contratto occasione di manodopera agricola (art. 1 co. 343 della L. 197/2022) per far fronte ai picchi di lavoro stagionali.

Il contratto:

  • Può essere utilizzato solo verso specifici soggetti (Es: studenti, pensionati, ecc.), che non devono aver avuto alcun rapporto di lavoro in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto. A tale disposizione fanno eccezione i pensionati.

  • Deve essere rispettato il contratto collettivo nazionale e provinciale stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

  • Prima dell'inizio del rapporto lavorativo, i lavoratori dovranno fornire ai datori di lavoro un’autocertificazione relativa alla loro situazione soggettiva;

  • Prima dell’inizio della prestazione, è necessario provvedere alla comunicazione obbligatoria ex art. 9-bis del DL 510/96. Le prestazioni agricole devono essere riferite ad attività stagionale non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore, “collocate” nell’ambito di un contratto che può avere una durata massima di 12 mesi.


FONTE: EUTEKNE



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