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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETA' DI PERSONE

La prima fase del processo di estinzione di una società di persone consiste nel verificarsi di una causa di scioglimento - tramite la quale il contratto di società cambia il suo scopo sociale, diventando quello della definizione dei rapporti giuridici pendenti tramite “la liquidazione” – a seguito della quale si aprirà la fase di liquidazione al cui termine avremo l’estinzione dell’ente. Diversamente da quanto avviene per le società di capitali, le cause di scioglimento delle società di persone operano di diritto ipso iure, per cui la fase di liquidazione si apre automaticamente nel momento in cui una di esse si verifichi (non dal momento in cui sia stata accertata).

Nell’art. 2272 c.c. sono riportate, in linea generale, le cause legali di scioglimento delle società di persone quali:

1) Il decorso del termine.

Questa è una causa di scioglimento solo quando è previsto un termine nell’atto costitutivo, atteso che le società di persone possono essere contratte anche a tempo indeterminato. Qualora i soci siano intenzionati a continuare nello svolgimento dell’attività imprenditoriale, potranno prorogare il termine in modo esplicito (con modifica dell’atto costitutivo a consenso unanime) o implicito (semplicemente continuando nello svolgimento delle operazioni sociali). In riferimento a quest’ultima ipotesi, l’art. 2273 c.c. dispone che << la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali >>. Giurisprudenza prevalente ritiene che, ai fini della proroga, rileva il comportamento di tutti i soci (non solo degli amministratori), i quali devono proseguire l’attività sociale senza soluzione di continuità poiché, in caso contrario, si verificherebbe il caso di revoca dello stato di liquidazione medio tempore intervenuto. Comunque il contratto sociale può contenere delle clausole che disciplinino la proroga tacita, a condizione che sia riconosciuta la facoltà di disdetta ai singoli soci; disdetta che impedirebbe la proroga della società e il suo conseguente scioglimento.

2) Conseguimento dell’oggetto sociale.

I soci possono evitare lo scioglimento della società modificando l’oggetto sociale.

3) Impossibilità di conseguire l’oggetto sociale.

Per aversi questa causa di scioglimento è necessario che l’impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale sia “sopravvenuta” – in considerazione del fatto che l’impossibilità originaria determinerebbe l’invalidità del contratto sociale – e “definitiva”, dato che una impossibilità transitoria non è idonea allo scioglimento.

Secondo giurisprudenza prevalente (Cass. 10/09/2004 n. 18243, Cass. 22/08/2001 n. 11185) rientra nella casistica in commento anche quella legata al dissidio insanabile tra i soci solo qualora impedisce l’operatività della società o influendo sulla continuità della stessa.

I soci possono evitare lo scioglimento della società modificando l’oggetto sociale.

4) Volontà di tutti i soci.

L’unanimità della volontà di sciogliere la società da parte dei soci può essere derogata nell’atto costitutivo, prevedendo che la decisione sia assunta a maggioranza.

5) Mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi.

Nel periodo transitorio dei sei mesi, il socio superstite non è limitato nei propri poteri, potendo assumere anche decisioni urgenti oppure mettere in liquidazione la società senza attendere il decorso semestrale o trasformare la società in società di capitali unipersonale.

6) Altre cause previste nell’atto costitutivo.

Nella prassi ne sono esempi le seguenti casistiche:

- Scioglimento alla morte di uno o di più soci specificatamente individuati, ritenuti essenziali per la vita imprenditoriale della società;

- La rilevazione di una perdita in uno o più esercizi;

- Il mancato raggiungimento, in uno o più esercizi, di un determinato livello di utili.

Le cause esaminate sono “legali” e, quindi, inderogabili. Non è consentito ai soci di eliminarle mediante l’inserimento nel contratto sociale di apposite clausole.

A queste casistiche generali si aggiungono altre specifiche per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.


Dott. Caglieri Simone



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