Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione, sublocazione e contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario che abbiano ad oggetto immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni - ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali – stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari.
In altri termini, le novità che esamineremo nel presente articolo sono riferite ai contratti di locazione con le seguenti caratteristiche:
1) Ad oggetto immobili ad uso abitativo;
2) Durata del contratto non superiore a 30 giorni;
3) Contratto stipulato da persone fisiche;
4) Contratto stipulato al di fuori del regime d’impresa.
L’art. 1, co. 63 della Legge di Bilancio 2024 è intervenuta sulle locazioni brevi introducendo due novità, cioè inasprendo il regime fiscale e potenziando gli adempimenti a carico degli intermediari.
In dettaglio, dal 1° gennaio è aumentata l’aliquota della cedolare secca al 26% (rispetto all’originaria aliquota del 21%) applicabile, in caso di opzione, sulle locazioni brevi. Al contrario, però, l’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”. Ciò significa che vi è la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria del 21% per un solo immobile destinato alla locazione breve.
La seconda novità si riferisce all’ipotesi in cui la locazione breve avvenga per il tramite di intermediari o piattaforme telematiche le quali, ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, dovranno applicare una ritenuta a titolo di acconto del 21%, da versare all’erario, e di cui deve essere effettuata una certificazione.
Dott. Caglieri Simone
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