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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

LE TRATTATIVE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Una volta nominato l'esperto all'interno della composizione negoziata della crisi, verificata la propria indipendenza e verificato il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessaria per lo svolgimento dell’incarico, entro i successivi 2 giorni lavorativi:

  • in caso di accettazione, ne dà comunicazione all’imprenditore inserendo la relativa dichiarazione nella piattaforma della CCIAA;

  • in caso di rifiuto, ne dà comunicazione, in modo riservato, al soggetto che l’ha nominato perché provveda alla sua sostituzione.

Una volta che l’esperto avrà accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore (il quale può farsi assistere da suoi consulenti di fiducia) per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. Di seguito si possono aprire due diverse ipotesi:

a) L’esperto ritiene le prospettive di risanamento concrete, per cui incontra le parti interessate al processo di risanamento aziendale prospettando le possibili strategie di intervento e fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata;

b) L’esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento, dandone notizia in tal senso all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.

Come possiamo ben comprendere, la valutazione dell’esperto è dirimente sulla prosecuzione o meno della procedura, pertanto si ritiene opportuno che l’esperto proceda alla verifica della veridicità dei dati, analisi del piano di risanamento, certificati dei debiti tributari e contributivi, evidenze della centrale rischi di Banca d’Italia, verifiche indirette (mediante incontri intrattenuti con l’imprenditore, i suoi advisor, con l’organo di controllo e con i diversi soggetti interessati al risanamento, come i creditori), verifiche dirette (accessi in azienda, sopralluoghi nei principali siti produttivi, logistici e commerciali dell’azienda, una verifica in loco dell’assetto amministrativo contabile per capirne l’adeguatezza organizzativa in termini di dotazione quali-quantitative di personale, di sistemi informativi, di procedure in uso, di stato di aggiornamento della contabilità, ecc.). In tal senso si sottolinea il fatto di come non sussista un obbligo di attestazione della veridicità dei dati aziendali, anche se è consigliabile fare preventivamente tale verifica data la primaria importanza della qualità dei dati aziendali ai fini del piano di risanamento e, quindi, al “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa” (art. 2 CCI).


Dott. Caglieri Simone




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