La Cass. 7.6.2023 n. 16116 ha chiarito che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione attiva all’insinuazione al passivo per le quote di TFR conferito a un Fondo di previdenza complementare, maturate e accantonate ma non versate al predetto Fondo, spetta di regola al lavoratore. Nel caso in cui, però, dai documenti prodotti dalle parti o dall’istruttoria svolta risulti che vi sia stata una cessione del credito, il soggetto legittimato all’insinuazione al passivo è il Fondo di previdenza.
FONTE: EUTEKNE
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