La Cass. 23.10.2023 n. 29337 ha ricordato che il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto da part time a full time o da full time a part time non preclude a priori il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ma comporta la rimodulazione dell’onere della prova posto a carico del datore di lavoro. Nel caso di specie è poi stata esclusa la natura ritorsiva del recesso in quanto la prova della ritorsività era stata fatta coincidere con le medesime circostanze valorizzate per dichiarare l’illegittimità del motivo oggettivo addotto.
FONTE: EUTEKNE
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