Secondo il Tribunale di Bologna (sentenza n. 681 del 10/10/2023), nel licenziamento discriminatorio la nullità non è esclusa quando il motivo illecito concorra con un motivo di recesso lecito.
Nel caso di specie è stata accertata la natura discriminatoria per motivi sindacali del licenziamento intimato alla lavoratrice, con conseguente nullità del recesso sebbene fosse sussistente il giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro.
FONTE: EUTEKNE
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