LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: ACCESSO AMMESSO ANCHE PER IMPRENDITORE CANCELLATO DOPO FALLIMENTO
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- Sep 1
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Il Tribunale di Verona, con decisione del 13 giugno 2025, ha stabilito che l’imprenditore individuale cancellato dal Registro delle imprese dopo la chiusura del fallimento, senza aver ottenuto l’esdebitazione, può chiedere l’apertura della liquidazione controllata. L’art. 33, comma 1-bis, del D.Lgs. 14/2019 consente infatti di accedere alla procedura anche in presenza di debiti rimasti insoddisfatti nel fallimento o nella liquidazione giudiziale.
Il tribunale evidenzia l’utilità della liquidazione controllata come strumento per conseguire l’esdebitazione non ottenuta in precedenza. Anche se il mancato riconoscimento dell’esdebitazione dipendeva dall’assenza dei requisiti soggettivi, ciò non preclude l’accesso alla procedura, perché tali requisiti vengono valutati solo in sede di esdebitazione, trascorsi tre anni dall’apertura della liquidazione controllata (art. 282 D.Lgs. 14/2019).
FONTE: EUTEKNE






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