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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E IMPRESE MINORI: ONERE DELLA PROVA E INDICI DISTINTIVI

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  • Jun 8
  • 1 min read

Secondo la Corte d’Appello di Torino (27 febbraio 2025), in caso di procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, spetta al debitore dimostrare di non essere soggetto alla liquidazione giudiziale. Tuttavia, la mancata costituzione del debitore non comporta automaticamente l’apertura della procedura maggiore se vi sono indizi che confermano la natura di impresa minore. Tali elementi includono oggetto sociale semplice, inattività documentata e basso livello di indebitamento.

Il Tribunale di Torino (27 marzo 2025) precisa inoltre che l’insolvenza può essere provata tramite segnali come procedure esecutive inefficaci, inattività prolungata, passaggio dell’attività a un’altra società, debiti accumulati, mancanza di PEC o dichiarazioni fiscali recenti.


FONTE: EUTEKNE


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