LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: IL PIGNORAMENTO DEL QUINTO DELLO STIPENDIO NON PREVALE SULLA PROCEDURA
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- Jul 14
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Nel quadro della liquidazione controllata, il pignoramento del quinto dello stipendio effettuato sul patrimonio del debitore non può essere fatto valere nei confronti della procedura concorsuale. Lo ha chiarito il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 29 del 5 marzo 2025.
Il giudice ha stabilito che anche il creditore assegnatario deve sottostare alle regole del concorso, partecipando alla distribuzione dell’attivo secondo le priorità previste dalla legge. Le quote dello stipendio maturate successivamente all’avvio della liquidazione vanno considerate attivo della procedura e, pertanto, destinate a tutti i creditori.
Permettere al creditore di continuare a riscuotere direttamente quanto pignorato rappresenterebbe una violazione della parità tra i creditori, principio cardine della procedura concorsuale.
Inoltre, l’ordine di assegnazione disposto in sede esecutiva rappresenta una cessione pro solvendo – o, in alternativa, una datio in solutum condizionata – che non produce effetti liberatori fino al pagamento effettivo. Trattandosi di crediti futuri non ancora esigibili, l’orientamento giurisprudenziale riconosce la non opponibilità di tali atti alla procedura di liquidazione, analogamente a quanto avviene con i contratti di cessione del quinto.
FONTE: EUTEKNE






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