Nella liquidazione controllata non è obbligatoria l'assistenza dell'OCC. E' questo quanto stabilito dal Trib. Pordenone 24/02/2023 e dal Trib. Bergamo 07/12/2023, motivando la decisione dal fatto che si tratta di un’assistenza volta a sopperire all’assenza di difesa tecnica e finalizzata ad attestare la completezza e attendibilità della documentazione, nonché ad illustrare la situazione del debitore. Al contrario il ruolo dell'OCC appare come necessario qualora il debitore intenda paralizzare l’azione del creditore tramite l’eccezione di incapienza di cui all’art. 268 co. 2 del DLgs. 14/2019: il debitore avrà l’onere di dimostrare, mediante attestazione resa dall’OCC, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
FONTE: EUTEKE
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