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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SU RICHIESTA DEI SINDACI

Basandoci sui Principi della nuova norma di comportamento CNDCEC n. 6.6, il Collegio sindacale - ricorrendone i presupposti di legge, avendo esperito infruttuosamente altri rimedi (cioè la società deve aver provato ad utilizzare altri strumenti quali, ad esempio, la composizione negoziata, piani attestati di risanamento, piani di ristrutturazione sottoposti ad omologazione, ecc.) e dopo aver richiesto agli amministratori di provvedere alla richiesta di liquidazione giudiziale - presenta egli stesso domanda di apertura della liquidazione giudiziale.


FONTE: EUTEKNE



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