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MANCE DETASSATE NON SOGGETTE A INPS E INAIL

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Con la Legge di Bilancio 2023 è stata introdotta la tassazione delle mance, cioè le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità ai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono soggette a un’imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Gli importi soggetti a imposta sostitutiva beneficiano anche della non imponibilità ai fini INPS e INAIL e non sono computati nel calcolo del TFR. Viceversa, qualora sulle mance venga applicato il regime ordinario di tassazione, tali importi concorrono alla formazione della base imponibile contributiva e assicurativa.


FONTE: EUTEKNE



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