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NASPI IN CASO DI DIMISSIONI PER TRASFERIMENTO IN SEDE DISTANTE PIU' DI 50 KM

La Corte di Appello di Firenze 02/10/2023 n. 258 ha confermato il precedente orientamento giurisprudenziale (Trib. Udine 07/03/2023 n. 73 e il Trib. Torino 27/04/2023 n. 429) secondo cui l’indennità NASpI è dovuta anche in caso di dimissioni per giusta causa del lavoratore a seguito del provvedimento di trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 km dalla residenza e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.

Risulta irrilevante la legittimità o meno della scelta organizzativa datoriale, essendo per contro fondamentale la circostanza per cui il rapporto di lavoro non può proseguire per una decisione organizzativa datoriale che modifichi in modo sostanziale le condizioni contrattuali.


FONTE: EUTEKNE



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