La Cassazione n. 7642 del 21/03/2024 ha statuito l'illegittimità della collocazione in CIGS in caso di mancata indicazione nella comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta e dei motivi per i quali sia stato escluso il criterio della rotazione dei lavoratori, anche se venga disposta la cessazione dell’unità produttiva.
Nel caso esaminato, la comunicazione di avvio della procedura avrebbe dovuto specificare che:
- l’unità interessata fosse autonoma sotto il profilo organizzativo ed economico;
- le attività ivi svolte fossero cessate e non trasferite ad altri siti;
- le professionalità dei lavoratori addetti al sito fossero utilizzabili solo in quella sede.
FONTE: EUTEKNE
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