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NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA NON SI PUO' ESCLUDERE UN IMMOBILE

Sulla liquidazione controllata è intervenuto il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 142 del 19/10/2023, secondo cui il debitore non può proporre di non inserire nella liquidazione un proprio immobile, deducendo il più conveniente esperimento di un tentativo di vendita (del bene) privatistico e stragiudiziale, ad un prezzo superiore al valore del bene, con versamento della somma ricavata dalla vendita a favore della procedura, così da poterla destinare al ceto creditorio.

In sostanza, è di competenza del liquidatore la verifica della consistenza del patrimonio, della convenienza della proposta di acquisto, nonché dell’individuazione delle modalità di liquidazione.


FONTE: EUTEKNE



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