Secondo la sentenza del Tribunale di Ivrea del 01/08/2023, non può accedere al beneficio dell’esdebitazione il debitore incapiente che abbia volontariamente deciso di non adempiere alle obbligazioni tributarie e fiscali, omettendo i relativi versamenti e determinando con colpa lo stato di sovraindebitamento. Nel caso in questione, i giudici hanno rilevato la "non meritevolezza" in considerazione della deliberata volontà del debitore di non adempiere (colpevolmente) all’obbligazione fiscale, corroborata da una sua reiterata propensione (perpetrata per anni) ad omettere gli adempimenti fiscali e i conseguenti versamenti di imposte e contributi.
Dello stesso avviso anche il Trib. Bergamo 4.2.2023, secondo cui non può riscontrarsi alcuna meritevolezza se il debito deriva da una cospicua e reiterata omissione del debitore.
FONTE: EUTEKNE
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