Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 20/04/2023, ha dichiarato inammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti "misti" del consumatore, cioè in parti derivanti da una attività d'impresa (cessata) e in parte legati all’attuale qualità di consumatore. Secondo i giudici, la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere ammessa solamente qualora il debitore sia in grado di documentare che tutti i propri debiti siano stati contratti in qualità di consumatore.
FONTE: EUTEKNE
Comments