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NON VERSARE I CONTRIBUTI DEI DIPENDENTI E' DISTRAZIONE

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  • Nov 29, 2022
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La Corte di Cassazione, nella sentenza 25.11.2022 n. 44861, in relazione al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (ex art. 2 co. 1-bis del DL 463/1983 convertito), ha precisato che:

- ne costituisce presupposto il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, non rilevando il fatto che la relativa erogazione sia avvenuta con ritardo rispetto agli accordi contrattuali. Poiché la trattenuta in questione è finalizzata alla costituzione della provvista finanziaria necessaria a far fronte alla obbligazione del datore di lavoro nei confronti dell’INPS, l’omesso versamento delle ritenute effettuate a fini contributivi sulle retribuzioni effettivamente corrisposte si traduce nella distrazione ad altri fini di somme di denaro astrattamente di pertinenza del lavoratore dipendente;

- dal punto di vista dell’elemento soggettivo, si richiede il dolo generico, consistente nella volontarietà dell’omissione. Di conseguenza, accertata tale volontarietà, non è necessaria una esplicita motivazione al riguardo. Motivazione che, invece, occorre nel caso contrario, ovvero quando il giudice, esaminando le peculiarità del caso di specie - quali, in ipotesi, l’importo contenuto delle somme non versate o l’episodicità delle inadempienze - possa pervenire al convincimento della mancanza dell’elemento soggettivo, penalmente rilevante, attribuendo la condotta inadempiente a un comportamento colposo.


FONTE: EUTEKNE



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