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OBBLIGO DI VIGILANZA: IL SINDACO CHE NON SEGNALA LA CRISI PERDE IL DIRITTO AL COMPENSO

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  • Apr 1
  • 1 min read

Con decreto del 14 marzo 2025, il Tribunale di Vercelli ha affermato la legittimità dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dal curatore fallimentare nei confronti del sindaco unico di una società in crisi. Il professionista è stato ritenuto responsabile per l’omessa vigilanza sull’operato degli amministratori e per aver trasmesso tardivamente la segnalazione prevista dall’art. 25-octies del DLgs. 14/2019, quando la situazione era ormai irreversibile.

La pronuncia sottolinea come l’obbligo di segnalazione non sia accessorio, ma costituisca uno strumento essenziale per l’attivazione tempestiva delle procedure di composizione della crisi. Quanto più la crisi è evidente, tanto maggiore è l’onere di intervento per l’organo di controllo. Nel caso in esame, il mancato rispetto di tale obbligo ha vanificato la funzione preventiva della norma, aggravando la situazione patrimoniale della società.


FONTE: EUTEKNE



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