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OMESSI VERSAMENTI E BANCAROTTA: LA CRISI DI LIQUIDITÀ NON ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ PENALE

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  • Jan 13
  • 1 min read

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 40144 del 15 dicembre 2025, ha chiarito che la crisi di liquidità dell’impresa non giustifica l’omesso versamento di imposte e contributi quando tali omissioni siano deliberate, sistematiche e protratte nel tempo.

Secondo la Corte, l’accumulo di debiti erariali può concorrere in modo causale al dissesto dell’impresa e assumere rilevanza penale ai fini della bancarotta impropria. Quest’ultima, infatti, punisce non solo operazioni attive dolose, ma anche condotte omissive che abbiano contribuito a determinare o aggravare lo stato di insolvenza.

Non è sufficiente dimostrare una generica cattiva gestione o infedeltà degli amministratori: occorre provare che le condotte fossero ex ante fraudolente, consapevolmente contrarie all’interesse sociale e idonee a incidere sul dissesto, anche insieme ad altre cause. In questo quadro, i reati fiscali possono concorrere con il reato di bancarotta, rafforzando la responsabilità penale degli amministratori.


FONTE: IL SOLE 24 ORE



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