OMESSI VERSAMENTI E BANCAROTTA: LA CRISI DI LIQUIDITÀ NON ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ PENALE
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 40144 del 15 dicembre 2025, ha chiarito che la crisi di liquidità dell’impresa non giustifica l’omesso versamento di imposte e contributi quando tali omissioni siano deliberate, sistematiche e protratte nel tempo.
Secondo la Corte, l’accumulo di debiti erariali può concorrere in modo causale al dissesto dell’impresa e assumere rilevanza penale ai fini della bancarotta impropria. Quest’ultima, infatti, punisce non solo operazioni attive dolose, ma anche condotte omissive che abbiano contribuito a determinare o aggravare lo stato di insolvenza.
Non è sufficiente dimostrare una generica cattiva gestione o infedeltà degli amministratori: occorre provare che le condotte fossero ex ante fraudolente, consapevolmente contrarie all’interesse sociale e idonee a incidere sul dissesto, anche insieme ad altre cause. In questo quadro, i reati fiscali possono concorrere con il reato di bancarotta, rafforzando la responsabilità penale degli amministratori.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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