La Cassazione 08/11/2024 n. 28791 ha rimarcato il fatto che, ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare da parte dei creditori derivanti dal saldo negativo di conto corrente, la prova del credito non può essere offerta attraverso gli estratti conto spediti al correntista in costanza di rapporto, ma deve essere necessariamente resa mediante la produzione in giudizio della scrittura negoziale con data certa ex art. 2704 c.c. e, come tale, opponibile.
FONTE: EUTEKNE
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