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PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 - PARTE 3 DI 3

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • 3 days ago
  • 14 min read

Proseguiamo e completiamo i precedenti articoli relativi alle principali novità fiscali introdotte dalla legge n. 199 del 30.12.2025, conosciuta come “Legge di Bilancio 2026”.


Argomento

Descrizione

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

segue

In merito al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, sono previsti:

·       la proroga dell’agevolazione per il 2026, 2027 e 2028, con presentazione di apposite comunicazioni nei termini stabiliti;

·       il riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, per i soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa nel 2025, con presentazione di apposita comunicazione nella quale viene dichiarato di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta transizione 5.0.

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo

In merito al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno riconosciuto per il settore agricolo ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, sono previste:

·       la proroga dell’agevolazione per gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 15.11.2026, con presentazione di apposite comunicazioni nei termini stabiliti;

·       la ridefinizione delle percentuali del credito d’imposta effettivamente riconosciuto per i soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa nel 2025, nella misura del 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese e nella misura del 58,6102% per le grandi imprese.

Credito d’imposta 4.0 per il settore agricolo

Viene introdotto un credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano, dall’1.1.2026 al 28.9.2028, investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0.

Il credito d’imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti.

Credito d’imposta per investimenti nelle ZLS

Viene prevista la proroga per gli anni 2026, 2027 e 2028 del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 co. 1 del DL 60/2024.

Al riguardo è prevista la presentazione di apposite comunicazioni, nei termini stabiliti.

Credito d’imposta per design e ideazione estetica

Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 202 della L. 160/2019.

Il credito d’imposta per il 2026:

·       spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto);

·       è utilizzabile in un’unica quota annuale.

Credito d’imposta per le imprese energivore

Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d’imposta che ricalca quello previsto dall’art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0.

Credito d’imposta per investimenti 4.0 - Rifinanziamento

Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui al’art. 1 co. 446 della L. 207/2024.

Legge Sabatini - Rifinanziamento

Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:

·       200 milioni di euro per l’anno 2026; 

·       450 milioni di euro per l’anno 2027.

 

 

 

 

Rottamazione dei ruoli - Riapertura fino al 31.12.2023

 

 

 

segue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti: 

·       da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate; 

·       dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni; 

·       da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; 

·       da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. 

L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili. 

Adesione alla rottamazione 

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026. 

Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. 

Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026. 

Effetti della rottamazione 

Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione. 

In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto: 

·       non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;

·       non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;

·       i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati; 

·       il DURC può essere rilasciato;

·       sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli. 

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate. 

Dilazione delle somme 

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035. 

Per quanto riguarda le rate: 

·       la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026; 

·       dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

·       dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035. 

In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo. 

Decadenza dalla rottamazione 

La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). 

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. 

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione. 

Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli. 

Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni 

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.

Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”. 

Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie. 

Giudizi pendenti

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. 

Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. 

Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue

Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro. 

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un at­to di pignoramento presso terzi. 

La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c’è più la soglia di 5.000 euro:

·       sia per quanto riguarda l’entità del pagamento da sospendere;

·       sia per quanto riguarda l’entità del carico iscritto a ruolo.

Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali). 

Procedura 

Le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere a pagamenti di somme di qualsiasi importo relativi a compensi spettanti ad esercenti arti e professioni, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo. 

L’Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche. 

Qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito per il quale si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. 

Ad esempio, se la Pubblica amministrazione dove erogare compensi per 5.000 euro, in presenza di un carico di ruolo pari a 2.000 euro, si attiverebbe il blocco e: 

·       2.000 euro sarebbero assegnati all’Agente della Riscossione; 

·       i restanti 3.000 euro verrebbero erogati al professionista.

Decorrenza 

Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. 

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Tale divieto non opera se:

·       è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;

·       viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo. 

Decorrenza 

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento).

Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall’1.3.2026)

È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite:

·       dalle agenzie di viaggio e turismo;

·       dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;

·       dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Decorrenza

La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dall’1.3.2026, le quali, venendo meno il regime di esonero, andranno quindi assoggettate alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73.

IMU - Proroga per l’anno 2026 dell’esenzione per il sisma nelle Marche e Umbria del 2022 e 2023

Viene prorogata per l’anno 2026 l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 1 co. 560-bis della L. 213/2023, prevista per i fabbricati ad uso abitativo al contempo:

·       ubicati nei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati rispettivamente il 9.11.2022 e il 9.3.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale;

·       distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

In presenza dei suddetti requisiti, per i fabbricati ad uso abitativo spetta l’esenzione dall’IMU:

·       per l’anno 2026;

·       oppure fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati, se queste intervengono prima del 31.12.2026.

Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento

Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72).

A decorrere dall’1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Modifiche alla disciplina del “tax free shopping”

Con riferimento alla disciplina di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di “privati consumatori” domiciliati o residenti al di fuori del territorio dell’Unione europea, è prevista:

·       la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario, previa emanazione di uno specifico provvedimento attuativo;

·       l’estensione, da quattro a sei mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana da parte del cessionario “privato consumatore”.

Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore

Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni:

·       provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea;

·       di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Il prelievo è istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell’Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi.

 

 

Aumento delle aliquote della “Tobin tax”

 

 

 

Vengono raddoppiate le aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”), di cui all’art. 1 co. 491-495 della L. 228/2012.

Imposta sulle transazioni finanziarie

Si ricorda che l’imposta sulle transazioni finanziarie riguarda tre fattispecie:

·       i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012);

·       i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 co. 492 della L. 228/2012);

·       le “operazioni ad alta frequenza” (art. 1 co. 495 della L. 228/2012).

L’imposta sui contratti derivati si applica in misura fissa e non è oggetto di modifiche.

Aumento delle aliquote

Le novità riguardano infatti le aliquote proporzionali dell’imposta sulle transazioni finanziarie. In particolare:

·       per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati non regolamentati, l’aliquota aumenta dallo 0,2% allo 0,4%;

·       per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati regolamentati, l’aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%;

·       per le operazioni ad alta frequenza (co. 495), l’aliquota aumenta dallo 0,02% allo 0,04%.

Decorrenza

Le nuove aliquote si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dall’1.1.2026.

Incremento dell’imposta sui premi delle assicurazioni RCA inerenti ai rischi infortunio del conducente e assistenza stradale

Vengono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (RCA), in relazione ai rischi di infortunio del conducente e di assistenza stradale.

Norma interpretativa per il pregresso

Si stabilisce che l’art. 1-bis co. 1 secondo periodo della L. 1216/61 deve essere interpretato nel senso che sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta del 12,5% di cui al primo periodo del medesimo co. 1 “le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all’assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti”.

Tale norma di interpretazione autentica, avente effetto retroattivo, implica l’assoggettamento ad imposta dei premi relativi al rischio infortunio del conducente e assistenza stradale, rispettivamente, nella misura del 2,5% e del 10%, laddove indicati nel contratto assicurativo in maniera separata e distinta rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

Applicazione dell’aliquota del 12,5%

Il suddetto art. 1-bis co. 1 secondo periodo della L. 1216/61 viene però espressamente modificato al fine di esplicitare che tra “le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione” sono comprese anche quelle “relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo”.

Tale prescrizione produce l’effetto di elevare:

·       dal 2,5% al 12,5% l’imposta sui premi delle polizze RCA inerenti al rischio infortunio del conducente;

·       dal 10% al 12,5% l’imposta sui premi delle polizze RCA inerenti al rischio di assistenza stradale.

In entrambi i casi, l’aumento si applica anche se il premio relativo ai suddetti rischi è indicato nel contratto in maniera separata e distinta rispetto a quello delle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile.

Decorrenza

Le nuove regole sopra illustrate trovano applicazione in relazione ai contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2026.

“Ristorno” a favore dei contraenti

Le imprese di assicurazione devono riconoscere ai contraenti, in riduzione all’ammontare dovuto, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta.

Versamento dell’imposta sui premi incassati nei primi 5 mesi del 2026

L’imposta dovuta sui premi relativi ai rischi infortunio del conducente e assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 deve essere versata entro il 30.6.2026.

Contributo al SSN sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti - Acconto

Viene introdotto un meccanismo di versamento, entro il 16 novembre di ogni anno, di un acconto del contributo del 10,5% sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (c.d. “contributo SSN”), pari all’85% dell’importo dovuto per l’anno precedente.

L’acconto versato in un determinato anno può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire nell’annualità successiva.

Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri

Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

Incremento dell’imposta di soggiorno per il 2026

Viene estesa all’anno 2026 la facoltà degli enti locali di incrementare l’imposta di soggiorno nella misura di cui all’art. 1 co. 492 della L. 213/2023.

Tale facoltà compete a:

·       Comuni capoluogo di Provincia;

·       unioni di Comuni;

·       Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

Misura dell’incremento

L’imposta di soggiorno può essere incrementata fino a 2 euro per notte di soggiorno.

Contributi per Roma capitale e il Comune di Venezia

Possono essere incrementati, nella medesima misura, anche i contributi previsti per:

·       Roma Capitale, di cui all’art. 14 co. 16 lett. e) del DL 78/2010;

·       il Comune di Venezia, di cui all’art. 1 co. 1129 della L. 145/2018.

Accise sui carburanti

A decorrere dall’1.1.2026, le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante vengono allineate in misura pari a 672,90 euro per mille litri. Pertanto, l’aliquota dell’accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro e dello stesso importo è aumentata l’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.

L’aumento dell’accisa per il gasolio non si applica a quello destinato a determinati usi agevolati (es. lavori agricoli).

Accise sulla birra

L’aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in:

·       2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato, dall’1.1.2026 al 31.12.2027;

·       2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato, a decorrere dall’1.1.2028.

Imposizione fiscale sui tabacchi e prodotti succedanei dei prodotti da fumo

In materia di tabacchi e prodotti succedanei dei prodotti da fumo, si prevede:

·       la variazione progressiva, nel triennio 2026-2028, dell’importo delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato;

·       la rideterminazione dei coefficienti per computare l’accisa sui prodotti a tabacco riscaldato e per calcolare l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche;

·       l’introduzione di una nuova disciplina per i sacchetti che consentono il rilascio di nicotina (c.d. “nicotine pouches”);

·       la modifica dei termini per il pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Rinvio della “plastic tax” e “sugar tax”

È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2027 dell’efficacia delle disposizioni relative:

·       all’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”);

·       all’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

Contributi per i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie

Si prevede l’erogazione di contributi per:

·       il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici;

·       la frequenza di scuole paritarie.

Contributi per l’acquisto di libri scolastici

Viene istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado.

I nuclei familiari:

·       devono avere un ISEE non superiore a 30.000 euro;

·       non devono aver goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità.

Contributi per la frequenza di scuole paritarie

Si riconosce per l’anno 2026, in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro, un contributo fino a 1.500 euro a studente frequentante:

·       una scuola paritaria secondaria di primo grado;

·       oppure il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado.

La misura del contributo è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026.

Le modalità attuative e i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie, tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle Regioni, saranno oggetto di un successivo decreto ministeriale.

 

Dott. Caglieri Simone



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