La liquidazione giudiziale (ex fallimento) può aprirsi per l’imprenditore commerciale insolvente che abbia superato i limiti quantitativi previsti dall’art. 1 CCII. del RD 267/42 (art. 2 co. 1 lett. d) del DLgs. 14/2019). L’onere della prova spetta all’imprenditore commerciale il quale, in caso di presentazione da parte di un terzo dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà dimostrare il mancato superamento dei suddetti limiti dimensionali. In riferimento ai mezzi di prova, la Cassazione 31.7.2023 n. 23258 ha ritenuto che, oltre al bilancio, vi sono altri documenti di cui l’imprenditore può servirsi, a partire dai libri e dalle scritture contabili obbligatorie di cui all’art. 2214 c.c..
L’imprenditore dovrà provare la sussistenza dei requisiti mediante diversi documenti, altrettanto significativi, quali, i conti di mastro, le situazioni contabili di fine anno, i partitari clienti e fornitori, il libro giornale, i registri iva, e le dichiarazioni fiscali, tutti da valutarsi tenendo conto dell’assenza di circostanze di fatto che ne mettano in dubbio l’attendibilità e dell’assenza di altri elementi di giudizio eventualmente contrastanti con le risultanze di tale documentazione (cfr. Cass. civ, Sez I, 18 giugno 2018, n. 16067; Cass. civ, Sez I, 23 novembre 2018, n.30516).
FONTE: EUTEKNE
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