top of page
  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

RAVVEDIMENTO PER IL TARDIVO INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Le fatture elettroniche devono essere inviate con una tempistica diversa in base alla tipologia di documento:

  1. Le fatture immediate e anticipate devono essere emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

  2. Le fatture differite devono essere emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Nel caso di triangolazione, ossia cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura differita deve essere emessa entro la fine del mese successivo.

In caso di invio tardivo di una fattura elettronica si incorre nelle sanzioni che vanno:

  • Dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro (articolo 6, comma 1, primo periodo e comma 4);

  • Da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione del tributo (articolo 6, comma 1, ultimo periodo);

  • Tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati con un minimo di 500 euro se l’operazione è esente, non imponibile, non soggetta ad IVA oppure soggetta all’inversione contabile.

  • Da euro 250 a euro 2.000 in ipotesi di violazione che non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito.

Le sanzioni da pagare in caso di tardiva emissione della fattura elettronica possono tuttavia essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso IVA, previsto dall’articolo 13 del decreto n. 472 del 1997. Il calcolo del ravvedimento operoso su tardiva emissione di fattura elettronica è stabilito all’art. 13 del D. Lgs. numero 472/97:

- 1/10 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 30 giorni dalla data di omissione o dell’errore;

- 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;

- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

- 1/6 del minimo oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

La compilazione del modello F24 prevede l'inserimento del codice tributo 8911 e l’anno di avvenuto illecito.

Nel caso di plurime violazioni della stessa disposizione, il contribuente può aderire all’istituto del c.d. “cumulo giuridico” esclusivamente qualora le predette violazioni si qualifichino come “formali” e non “sostanziali”. Nel novero delle violazioni formali, può rientrare la fattispecie della tardiva fatturazione. Si ricorda che il cumulo giuridico è un istituto che prevede l'irrogazione di un'unica pena nel caso di più violazioni della medesima disposizione.

Attraverso l’istituto del cumulo giuridico, la sanzione può essere calcolata come segue:

> sanzione minima edittale pari ad Euro 250,00;

> aumento della sanzione dal 25% al 200%, quindi un aumento che va da Euro 62,50 ad Euro 500,00.

Il massimo erogabile può essere dunque pari ad euro 750 anche se è verosimile ritenere che l’entità dell’aumento della sanzione concretamente applicata dall’Ufficio, vari in funzione della numerosità delle violazioni commesse ossia del numero di fatture non tempestivamente trasmesse.

Va detto che una volta raggiunti dall’avviso di irrogazione sanzioni, l’importo delle stesse può essere oggetto di ulteriore riduzione avvalendosi della definizione delle sanzioni ex art. 16 c.3 D.Lgs. 472/1997, che prevede la riduzione delle stesse ad 1/3 dell’importo irrogato in assenza di impugnazione dell’atto.

Alla luce di quanto sopra, la scelta se applicare o meno il cumulo giuridico deve essere fatta valutando il numero delle fatture non trasmesse: più è rilevante il numero, più è conveniente l’applicazione del cumulo giuridico.


Dott. Caglieri Simone



bottom of page